Stablecoins, il Presidente Trump firma il GENIUS ACT. L’UE è ingessata rispetto agli USA?
Il 18 luglio il presidente Trump ha promulgato la legge federale statunitense sugli stablecoins, cioè il ‘‘Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act’’ o GENIUS ACT. Questo atto normativo è il primo di una triade di provvedimenti normativi relativamente alla regolamentazione dei crypto assets a entrare in vigore: oltre al Genius Act, è in fase di approvazione il CLARITY ACT, sui requisiti di ammissione dei token diversi dagli stablecoins e sui provider di servizi per i crypto assets, e il cosiddetto Anti-CBDC Surveillance State Act, cioè il divieto per la Federal Reserve di emanare una moneta digitale (CDBC sta, infatti, per “Central Bank Digital Currency”).
Trump ha chiamato la firma di questi tre provvedimenti “Crypto Weeks” anche se, in realtà, questi provvedimenti sono stati votati da una maggioranza in buona misura bipartisan, a dimostrazione di quanto sia ormai avanzata la penetrazione dei crypto assets nell’economia americana.
Gli stablecoins, regolamentati dal GENIUS ACT, ma anche dai titoli III e IV del MiCA (il regolamento Market in Crypto Assets Regulation, cioè il regolamento 2023/1114 emanato dall’UE per la regolamentazione dei crypto assets), sono crypto assets il cui valore è ancorato 1:1 a una moneta ufficiale o a un paniere di assets; si differenziano essenzialmente dalle cosiddette CBDC o monete digitali emanate dalle banche centrali perchè l’emittente è un soggetto privato e non una banca centrale come nel caso dei CBDC.
Ovviamente, sia in base al GENIUS ACT che in base al MiCA, l’emittente di una stablecoin deve avere una specifica autorizzazione la quale, in genere, prevede stringenti requisiti di capitale a tutela dei risparmiatori.
Il GENIUS Act
Il GENIUS Act definisce un “payment stablecoin” come un asset digitale progettato per essere usato come mezzo di pagamento o di regolamento, il cui emittente ha l’obbligo di riacquisto a un valore monetario fisso. La legge esclude esplicitamente che questi assets possano essere considerati “securities” (valori mobiliari) o “commodities”, sottraendoli così alla giurisdizione della SEC e della CFTC (cioè la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission).
I punti cardine del GENIUS Act sono:
- Chi può emettere: L’emissione di payment stablecoin negli Stati Uniti è riservata esclusivamente a “permitted payment stablecoin issuers”. Si tratta di entità statunitensi che rientrano in categorie ben definite, come filiali di istituti di deposito assicurati (banche) o emittenti qualificati a livello federale (sotto la supervisione dell’OCC, Office of the Comptroller of the Currency, all’interno del GENIUS Act, l’OCC è identificato come uno dei “principali regolatori federali dei payment stablecoin) o statale (con un’emissione totale inferiore a 10 miliardi di dollari e un quadro normativo statale certificato come “sostanzialmente simile” a quello federale). Gli emittenti stranieri possono operare solo a condizioni molto restrittive e previa registrazione.
- Requisiti sulle Riserve: Gli emittenti devono mantenere riserve che coprano almeno il 100% del valore degli stablecoin in circolazione (backing 1:1). Queste riserve devono consistere in asset liquidi di alta qualità, come contanti, depositi bancari o titoli del Tesoro USA a breve termine, e devono essere tenute in conti segregati. È vietato riutilizzare o cedere in garanzia le riserve (rehypothecation).
- Trasparenza e Controlli: Sono previsti report mensili sulla composizione delle riserve, certificati da società di revisione, e audit annuali per gli emittenti di maggiori dimensioni. Gli emittenti sono inoltre considerati “istituzioni finanziarie” ai fini della legge sul segreto bancario (Bank Secrecy Act), con conseguenti obblighi di antiriciclaggio (AML) e di conoscenza del cliente (KYC).
L’Entrata in vigore del GENIUS ACT
Il GENIUS Act entrerà in vigore al verificarsi per primo di uno dei due seguenti eventi:
- 18 mesi dopo la data di promulgazione della legge (ovvero 18 mesi dopo il 18 luglio 2025).
- 120 giorni dopo la data in cui le principali autorità federali di regolamentazione dei payment stablecoin emetteranno i regolamenti definitivi per l’attuazione della legge.
La no-action letter dell’EBA
Nel frattempo, in ambito europeo, va segnalata la recente (10 giugno 2025) pubblicazione della no-action letter dell’EBA (European Banking Authority) che, per chiarire le sovrapposizioni e le incertezze normative tra la Direttiva sui Servizi di Pagamento 2015/2366 (PSD2) e il MiCA, ha indicato che i fornitori di servizi per le cripto-attività (CASP) che operano con token di moneta elettronica (EMT), i quali sono considerati sia “cripto-attività” ai sensi di MiCA sia “funds” ai sensi della PSD2, in alcuni casi (trasferimento di EMT o custodia di EMT) devono essere in possesso sia dell’autorizzazione come CASP, in base al MiCA che come istituto di pagamento in base alla PSD2.
La lettera dell’EBA, peraltro, se da una parte, nel lungo periodo, “suggerisce” al legislatore europeo di armonizzare il MiCA con la direttiva sui servizi di pagamento in sede di emanazione della nuova PSD3 (cioè la nuova direttiva sui servizi di pagamento che sostituirà la PSD2), dall’altra, stabilisce un regime transitorio fino al 1 marzo 2026, durante il quale i CASP non dovranno richiedere l’autorizzazione come istituti di pagamento.
L’UE è ingessata rispetto agli USA?
Si può parlare, alla luce di questi fatti, di un’ingessatura del regime normativo europeo rispetto a quello americano? In altri termini, siamo in presenza di un’ipertrofia normativa che annichilisce gli animal spirits del vecchio continente, peraltro in plateale contrapposizione rispetto alle raccomandazioni del Rapporto Draghi che consigliavano alla Commissione europea un impianto normativo maggiormente “lean” al fine di rilanciare la (traballante) economia dell’UE. Probabilmente sarebbe un’eccessiva semplificazione in quanto il GENIUS ACT, come anche il MiCA, prevede una procedura autorizzatoria non banale, con stringenti garanzie di capitale a tutela dei risparmiatori.
Ciò premesso, rimane, tuttavia, vero, a livello di mercato e al di là degli aspetti più squisitamente regolamentari, che gli USDC e gli USDT, cioè i due stablecoins ancorati 1:1 al dollaro, emessi da Circle (che recentemente è stata quotata al Nasdaq) e da Tether, dominano in maniera incontrastata il mercato degli stablecoins e sono ormai diventati un sistema di pagamento internazionale a tutti gli effetti mentre gli EURC e EURT, cioè gli stablecoins emessi da Circle e Tether con ancoraggio all’euro invece che al dollaro, non hanno, nei fatti, alcuna diffusione.
Anche se il MiCA è nato inizialmente dalla preoccupazione dell’UE che la stablecoin Libra di Meta (poi abbandonata) potesse minacciare la stabilità dell’euro, è stato successivamente introdotto come parte della Digital Financial Strategy dell’UE: l’obiettivo era rilanciare l’economia digitale europea come anche proteggere i risparmiatori. Tuttavia, se si fa un bilancio del MiCA alla luce delle raccomandazioni del rapporto Draghi, non sembra, sfortunatamente, che l’economia digitale europea stia progredendo significativamente rispetto a quella degli Stati Uniti.
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